L’annullamento del Piano antincendio delle Pinete Grossetane

L’annullamento del Piano antincendio delle Pinete Grossetane

CONSIDERAZIONI SUL RECENTE ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL PIANO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLE PINETE LITORANEE DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane

Di recente il Presidente della Repubblica con Decreto del 1° ottobre 2020 ha accolto il Ricorso avverso l’approvazione, avvenuta con delibera della giunta regionale toscana n. 355 del 18.03.2019, del piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia, da parte della Regione Toscana, nei limiti e con le prescrizioni indicate nelle motivazioni riportate nel parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 giugno 2020.

Il piano, oltre ad essere carente dell’analisi storica, per ciò che concerne le cause che avevano scatenato gli incendi nell’area, nei fatti prevedeva esclusivamente come attività di prevenzione dagli incendi boschivi il taglio del 70% pini e dell’80% del sottobosco su circa il 15% della superficie della pineta protetta in pochi anni, oltre all’applicazione del fuoco prescritto. Ricordiamo che l’area protetta oggetto di tanto interesse è costituita da una striscia di bosco ampia poche centinaia di metri, totalmente accessibile, compresa fra il mare e una strada statale, in gran parte pianeggiante e attraversata da numerose piste, con i vigili del fuoco e i tutti i presìdi di lotta agli incendi boschivi presenti in loco.     

Secondo la prima sezione del Consiglio di Stato: “Il ricorso deve giudicarsi fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento della delibera …nella parte in cui considera erroneamente come paesaggisticamente irrilevanti – e perciò sottratti alla preventiva autorizzazione paesaggistica- tutti gli interventi previsti nel piano, omettendo una adeguata analisi e valutazione dell’impatto paesaggistico di tali interventi,  nonché nella parte in cui si fonda su una valutazione di incidenza sui siti della rete natura 2000 interessati dalle misure rivelatasi carente nell’istruttoria e nelle motivazioni, oltre che corredata da mere raccomandazioni di buona esecuzione degli interventi prive della consistenza di prescrizioni integrative.”

Il parere espresso dal Consiglio di Stato ha scatenato una serie di reazioni negative in certo ambiente forestale, compreso alcune piccole frange del mondo accademico toscano e nazionale, che erroneamente ritenevano di detenere una competenza esclusiva sui boschi, e che ora sono preoccupate per le “rilevanti” ripercussioni che l’annullamento delle procedure bocciate comporterà sulla gestione futura del settore.

Resta il fatto che il Consiglio di Stato ha semplicemente rilevato quanto riportato dal codice dei beni culturali e del paesaggio; cioè che: all’interno delle aree forestali tutelate attraverso uno specifico provvedimento, ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42 dell’aprile 2004, gli interventi selvicolturali devono essere sottoposti anche ad una valutazione di tipo paesaggistico. 

Ma la parte più indigesta per chi non accetta tale rilievo del Consiglio, verosimilmente è costituita dai riferimenti riportati nel parere, al recente Testo Unico Forestale (D.lgs. 34/2018) a cui la stessa Regione Toscana e le organizzazioni di categoria avevano fattivamente contribuito alla elaborazione, che riprende e fa proprio l’articolo citato del codice dei beni culturali e del paesaggio. Evidentemente in quel frangente i rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni di categoria del mondo forestale erano distratti. 

Infatti, il Testo Unico Forestale, ai commi 12 e 13 dell’art. 7, recita testualmente: “con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati fra le regioni e i competenti organi territoriali del MIBACT, ai sensi del art. 15 della L. 241/1990, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia riguardanti le pratiche selvicolturali ….antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo… gli interventi vengono definiti nel rispetto di linee guida nazionali di individuazione  e di gestione forestale  delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del ministro politiche agricole di concerto con MIBACT, MATTM e d’intesa con la conferenza stato regioni”. 

Questa associazione, che ha contribuito in maniera fattiva alla presentazione del ricorso avverso il Piano in questione, attraverso la produzione delle relazioni e perizie tecniche allegate e partecipando alla stesura degli atti, manifesta piena soddisfazione per l’esito favorevole del lavoro svolto, per le implicazioni e gli sviluppi che le argomentazioni e le decisioni assunte dal Consiglio di Stato potranno avere sulla possibilità di intraprendere fattive azioni di contrasto ad una serie di attività e interventi “predatori”. Interventi che vengono perpetrati, in questi ultimi anni, sui boschi, in maniera diffusa, trincerandosi dietro l’applicazione formale e pedissequa di regole e norme regionali, tesa a favorire i tagli e la mera produzione di legna da ardere, piuttosto che la salvaguardia e il miglioramento dell’efficienza dei molteplici servizi offerti dal patrimonio forestale, in particolare di quello pubblico, e più in generale del territorio e dei beni comuni.

A questo riguardo riteniamo che sia importante evidenziare anche l’altro aspetto messo a nudo dal parere del Consiglio di Stato, paradigmatico della situazione in cui viene a nostro avviso mal gestito il territorio, nello specifico in Toscana, ma anche in altre parti in Italia (sempre le parole del Consiglio): “dall’inadeguatezza istruttoria e motivazionale della valutazione d’incidenza svolta dalla Regione Toscana … che si risolve in  un riscontro piuttosto formalistico di corrispondenza degli interventi… ad alcune voci tipologiche desunte dalla modulistica di settore, senza un’adeguata valutazione d’insieme –con conseguente difetto di motivazione- della reale dimensione degli impatti del piano.”

Questo modo di gestire, svilendo le procedure di valutazione di incidenza ambientale da parte della stessa Regione, per poter realizzare a piacimento interventi tanto pesanti nelle aree protette, costituisce un ulteriore vulnus, che mortifica l’importanza dello strumento normativo, rendendolo di fatto irrilevante. 

Sempre secondo il Consiglio: “Anche le prescrizioni .. avrebbero meritato maggiore attenzione, e comunque migliore motivazione, perché lungi dal costituire “specifiche prescrizioni” come affermato nella memoria difensiva regionale, non sembrano avere alcun contenuto prescrittivo autonomo rispetto a quelle che sono le comuni buone regole tecniche minimali già implicite negli interventi antincendio boschivo presi in considerazione. Si tratta, quindi, di mere raccomandazioni generiche di eseguire a regola d’arte i lavori che non aggiungono e tolgono alcunché a quanto già previsto nel piano. Anche sotto questo aspetto è necessario che correntemente alla regola generale, sia fornita una migliore motivazione della scelta fatta.”

Vogliamo concludere con due ulteriori considerazioni, che a nostro avviso costituiscono l’elemento politico più mortificante di questa vicenda. 

La prima, stigmatizzata dalla stessa Consulta: “l’enucleazione svolta nei precedenti paragrafi dei rilevati vizi di carenza istruttoria e motivazionale, .. fa emergere un ulteriore profilo, …. concernente la mancata partecipazione al percorso elaborativo delle associazioni di tutela ambientale, le quali avevano più volte chiesto di essere ascoltate e di poter contribuire al procedimento.

Se è vero che non si rinvengono nel panorama legislativo nazionale specifiche previsioni che impongano tale partecipazione… è altrettanto vero che non è conforme a criteri generali di buona amministrazione non prendere in considerazione i possibili contributi di portatori d’interesse (pubblico!) quali le associazioni ambientaliste che abbiano chiesto di essere sentite o che abbiano prodotto memorie e documenti.”

L’altra considerazione è costituita dalla posizione assunta dal Ministero dell’Ambiente in questa vicenda, la massima autorità nazionale del settore, quella che dovrebbe tutelare i Siti Natura 2000, la fauna e gli habitat protetti; nonché garantire la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale adottate dalle Regioni. Il Ministero dell’Ambiente “con la relazione prot. n. 15089 del 2 marzo 2020 … ha dato conto delle difese regionali ed ha concluso per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare”, schierandosi così (incomprensibilmente) dalla parte della Regione Toscana, giustificando i tagli abnormi e il piano speciale AIB alla stregua di un qualsiasi intervento di prevenzione dagli incendi boschivi e la scorretta gestione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale da parte della regione stessa.Che dire, parafrasando Brecht, per fortuna che “c’è un giudice a ..Roma”.