L’annullamento del Piano antincendio delle Pinete Grossetane

L’annullamento del Piano antincendio delle Pinete Grossetane

CONSIDERAZIONI SUL RECENTE ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL PIANO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLE PINETE LITORANEE DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane

Di recente il Presidente della Repubblica con Decreto del 1° ottobre 2020 ha accolto il Ricorso avverso l’approvazione, avvenuta con delibera della giunta regionale toscana n. 355 del 18.03.2019, del piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia, da parte della Regione Toscana, nei limiti e con le prescrizioni indicate nelle motivazioni riportate nel parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 giugno 2020.

Il piano, oltre ad essere carente dell’analisi storica, per ciò che concerne le cause che avevano scatenato gli incendi nell’area, nei fatti prevedeva esclusivamente come attività di prevenzione dagli incendi boschivi il taglio del 70% pini e dell’80% del sottobosco su circa il 15% della superficie della pineta protetta in pochi anni, oltre all’applicazione del fuoco prescritto. Ricordiamo che l’area protetta oggetto di tanto interesse è costituita da una striscia di bosco ampia poche centinaia di metri, totalmente accessibile, compresa fra il mare e una strada statale, in gran parte pianeggiante e attraversata da numerose piste, con i vigili del fuoco e i tutti i presìdi di lotta agli incendi boschivi presenti in loco.     

Secondo la prima sezione del Consiglio di Stato: “Il ricorso deve giudicarsi fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento della delibera …nella parte in cui considera erroneamente come paesaggisticamente irrilevanti – e perciò sottratti alla preventiva autorizzazione paesaggistica- tutti gli interventi previsti nel piano, omettendo una adeguata analisi e valutazione dell’impatto paesaggistico di tali interventi,  nonché nella parte in cui si fonda su una valutazione di incidenza sui siti della rete natura 2000 interessati dalle misure rivelatasi carente nell’istruttoria e nelle motivazioni, oltre che corredata da mere raccomandazioni di buona esecuzione degli interventi prive della consistenza di prescrizioni integrative.”

Il parere espresso dal Consiglio di Stato ha scatenato una serie di reazioni negative in certo ambiente forestale, compreso alcune piccole frange del mondo accademico toscano e nazionale, che erroneamente ritenevano di detenere una competenza esclusiva sui boschi, e che ora sono preoccupate per le “rilevanti” ripercussioni che l’annullamento delle procedure bocciate comporterà sulla gestione futura del settore.

Resta il fatto che il Consiglio di Stato ha semplicemente rilevato quanto riportato dal codice dei beni culturali e del paesaggio; cioè che: all’interno delle aree forestali tutelate attraverso uno specifico provvedimento, ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42 dell’aprile 2004, gli interventi selvicolturali devono essere sottoposti anche ad una valutazione di tipo paesaggistico. 

Ma la parte più indigesta per chi non accetta tale rilievo del Consiglio, verosimilmente è costituita dai riferimenti riportati nel parere, al recente Testo Unico Forestale (D.lgs. 34/2018) a cui la stessa Regione Toscana e le organizzazioni di categoria avevano fattivamente contribuito alla elaborazione, che riprende e fa proprio l’articolo citato del codice dei beni culturali e del paesaggio. Evidentemente in quel frangente i rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni di categoria del mondo forestale erano distratti. 

Infatti, il Testo Unico Forestale, ai commi 12 e 13 dell’art. 7, recita testualmente: “con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati fra le regioni e i competenti organi territoriali del MIBACT, ai sensi del art. 15 della L. 241/1990, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia riguardanti le pratiche selvicolturali ….antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo… gli interventi vengono definiti nel rispetto di linee guida nazionali di individuazione  e di gestione forestale  delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del ministro politiche agricole di concerto con MIBACT, MATTM e d’intesa con la conferenza stato regioni”. 

Questa associazione, che ha contribuito in maniera fattiva alla presentazione del ricorso avverso il Piano in questione, attraverso la produzione delle relazioni e perizie tecniche allegate e partecipando alla stesura degli atti, manifesta piena soddisfazione per l’esito favorevole del lavoro svolto, per le implicazioni e gli sviluppi che le argomentazioni e le decisioni assunte dal Consiglio di Stato potranno avere sulla possibilità di intraprendere fattive azioni di contrasto ad una serie di attività e interventi “predatori”. Interventi che vengono perpetrati, in questi ultimi anni, sui boschi, in maniera diffusa, trincerandosi dietro l’applicazione formale e pedissequa di regole e norme regionali, tesa a favorire i tagli e la mera produzione di legna da ardere, piuttosto che la salvaguardia e il miglioramento dell’efficienza dei molteplici servizi offerti dal patrimonio forestale, in particolare di quello pubblico, e più in generale del territorio e dei beni comuni.

A questo riguardo riteniamo che sia importante evidenziare anche l’altro aspetto messo a nudo dal parere del Consiglio di Stato, paradigmatico della situazione in cui viene a nostro avviso mal gestito il territorio, nello specifico in Toscana, ma anche in altre parti in Italia (sempre le parole del Consiglio): “dall’inadeguatezza istruttoria e motivazionale della valutazione d’incidenza svolta dalla Regione Toscana … che si risolve in  un riscontro piuttosto formalistico di corrispondenza degli interventi… ad alcune voci tipologiche desunte dalla modulistica di settore, senza un’adeguata valutazione d’insieme –con conseguente difetto di motivazione- della reale dimensione degli impatti del piano.”

Questo modo di gestire, svilendo le procedure di valutazione di incidenza ambientale da parte della stessa Regione, per poter realizzare a piacimento interventi tanto pesanti nelle aree protette, costituisce un ulteriore vulnus, che mortifica l’importanza dello strumento normativo, rendendolo di fatto irrilevante. 

Sempre secondo il Consiglio: “Anche le prescrizioni .. avrebbero meritato maggiore attenzione, e comunque migliore motivazione, perché lungi dal costituire “specifiche prescrizioni” come affermato nella memoria difensiva regionale, non sembrano avere alcun contenuto prescrittivo autonomo rispetto a quelle che sono le comuni buone regole tecniche minimali già implicite negli interventi antincendio boschivo presi in considerazione. Si tratta, quindi, di mere raccomandazioni generiche di eseguire a regola d’arte i lavori che non aggiungono e tolgono alcunché a quanto già previsto nel piano. Anche sotto questo aspetto è necessario che correntemente alla regola generale, sia fornita una migliore motivazione della scelta fatta.”

Vogliamo concludere con due ulteriori considerazioni, che a nostro avviso costituiscono l’elemento politico più mortificante di questa vicenda. 

La prima, stigmatizzata dalla stessa Consulta: “l’enucleazione svolta nei precedenti paragrafi dei rilevati vizi di carenza istruttoria e motivazionale, .. fa emergere un ulteriore profilo, …. concernente la mancata partecipazione al percorso elaborativo delle associazioni di tutela ambientale, le quali avevano più volte chiesto di essere ascoltate e di poter contribuire al procedimento.

Se è vero che non si rinvengono nel panorama legislativo nazionale specifiche previsioni che impongano tale partecipazione… è altrettanto vero che non è conforme a criteri generali di buona amministrazione non prendere in considerazione i possibili contributi di portatori d’interesse (pubblico!) quali le associazioni ambientaliste che abbiano chiesto di essere sentite o che abbiano prodotto memorie e documenti.”

L’altra considerazione è costituita dalla posizione assunta dal Ministero dell’Ambiente in questa vicenda, la massima autorità nazionale del settore, quella che dovrebbe tutelare i Siti Natura 2000, la fauna e gli habitat protetti; nonché garantire la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale adottate dalle Regioni. Il Ministero dell’Ambiente “con la relazione prot. n. 15089 del 2 marzo 2020 … ha dato conto delle difese regionali ed ha concluso per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare”, schierandosi così (incomprensibilmente) dalla parte della Regione Toscana, giustificando i tagli abnormi e il piano speciale AIB alla stregua di un qualsiasi intervento di prevenzione dagli incendi boschivi e la scorretta gestione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale da parte della regione stessa.Che dire, parafrasando Brecht, per fortuna che “c’è un giudice a ..Roma”.

Vittoria al Consiglio di Stato contro i tagli antincendio nella pineta tutelata del Tombolo

Vittoria al Consiglio di Stato contro i tagli antincendio nella pineta tutelata del Tombolo

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° Ottobre 2020 è stato disposto l’accoglimento del ricorso al Capo dello Stato presentato nel 2019 da Italia Nostra, WWF Grosseto e LAC Sezione Toscana, contro la Delibera di Giunta Regionale relativa al Piano specifico di prevenzione AIB per le pinete litoranee di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, la Pineta del Tombolo. (deliberazioni Giunta regionale n. 355 del 18 marzo 2019, n. 456 dell’1 aprile 2019, n. 564 del 23 aprile 2019) e ha espresso importanti principi giurisprudenziali in materia.

L’area è tutelata con vincolo paesaggistico di tipo provvedimentale (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004, in base a sei decreti ministeriali nel periodo 1958 – 1967), è inserita nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana e ricade nella rete ecologica europea “Natura 2000”  (ZSC/ZPS Tombolo da Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia,  ZSC/ZPS Diaccia Botrona, e ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero).

Il Consiglio di Stato, Sezione I che ha esaminato la questione nello scorso Giugno, non aveva disposto l’annullamento immediato del Piano, per evitare l’assenza di strumenti di prevenzione degli incendi nel momento estivo di maggior rischio, ma, innovando la giurisprudenza sul punto, aveva differito l’annullamento di 180 giorni, per far si che la Regione Toscana emanasse un nuovo piano che doveva tener conto delle questioni di merito sollevate nel ricorso dalle tre associazioni proponenti.

Per Italia Nostra, WWF Grosseto e LAC Toscana si tratta di un ottimo risultato, e di una insperata vittoria : il provvedimento del Consiglio di Stato finalmente sancisce che il Bosco ha anche valore paesaggistico e ambientale.   Infatti nonostante  il piano antincendio  prevedesse “il taglio di circa il 70% dei pini esistenti e di circa l’80% della vegetazione arbustiva del sottobosco”  “qualificava espressamente gl’ interventi previsti come ‘non soggetti ad autorizzazione paesaggistica’, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui lettera b) esclude la necessità dell’autorizzazione per gli ‘interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio’.” 

Tuttavia il nuovo testo Unico forestale, al quale si riferisce il piano antincendio si richiama in modo esplicito a valori e contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice dell’Ambiente, con le conseguenti valutazioni: “ é ormai un dato acquisito nella dottrina  e nella giurisprudenza  che il patrimonio  forestale nazionale reca in sé ed esprime una pluralità di valori, interessi, beni, che chiamano in causa  plurimi campi di materia e titoli di potestà legislativa, essendo ormai superata la visione che relegava questo fattore al solo campo dell’agricoltura (silvicoltura); è pacifico che oggi il patrimonio forestale nazionale intreccia titoli di competenza statale e di competenza  concorrente Stato – regioni”.

Dunque è illegittima la previsione dell’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica e viene consolidata la linea che la ritiene necessaria per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica, come indicato dalla giurisprudenza in materia e dal Ministero dei Beni Culturali.

Altro profilo di illegittimità riscontrato: è risultata carente la motivazione in ambito della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A) che ha dato parere positivo con prescrizioni generiche : “è mancata  dunque  la necessaria considerazione e valutazione unitaria dell’impatto delle attività proposte sugli habitat  oggetto di protezione“. Tutela del paesaggio e delle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 sono quindi elementi  imprescindibili e non derogabili  nemmeno in un piano antincendio.

Per il futuro nella predisposizione di un nuovo piano antincendio la Regione dovrà tenere necessariamente conto di  tutti i vincoli paesaggistici e ambientali gravanti sulla Pineta del Tombolo. Secondo le associazioni proponenti il ricorso, un’efficace lotta agli incendi si fa meglio organizzando squadre di volontari, che “marcando” il territorio scoraggino chi voglia appiccare incendi (in gran parte dolosi) e possano spegnere sul nascere la quota residua di incendi accidentali, più che con iniziative che, col pretesto di salvare la pineta dagli incendi, ne eliminino preventivamente gran parte del valore ecologico e paesaggistico.