Il Testo Unico per le Filiere Forestali (TUFF), approvato dal Governo Gentiloni nel 2018, si è meritata l’appellativo di Legge Ammazza Foreste per i danni che causa al patrimonio boschivo italiano. Il GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane nasce in prima battuta per combattere questa legge, che all’epoca dell’approvazione suscitò le fortissime, e purtroppo inascoltate, proteste del mondo scientifico.
La legge mira ad aumentare la produzione di legname ricavata dai boschi italiani, aumentando quindi il taglio di alberi, e arriva persino a prevedere il taglio coatto di boschi privati i cui proprietari vogliono lasciarlo crescere. È una legge con finalità produttive, che non si preoccupa minimamente di conservare l’ecosistema forestale.
Qui ve l’abbiamo riassunta in pochi punti:
- Il TUFF ripropone per i boschi definizioni ormai superate, mentre andrebbero impiegate quelle della FAO – utilizzate già dagli inizi degli anni 2000 – che garantiscono di poter effettuare statistiche in linea con quanto richiede l’Europa e la FAO stessa e di conseguenza permette di fare confronti accurati.
- Fatta eccezione per le aree protette, nel cosiddetto Testo Unico non viene considerata alcuna ipotesi di zonizzazione del patrimonio forestale nazionale, ossia una distinzione tra boschi da destinare alla produzione e quelli che invece devono essere conservati per ragioni ecologiche, paesaggistiche, idrogeologiche, genetiche, culturali, sociali. Un salto indietro di 95 anni: la legge Serpieri del 1923 operava tale distinzione finalizzata alla difesa idrogeologica. Nella vicina Svizzera si discute di almeno 12 tipologie di boschi, ciascuna con destinazione e cure diverse. Inoltre, non vengono presi in considerazione neppure i boschi degradati da restaurare.
Le attività di carattere produttivo, che per la gestione a ceduo significa destinare la legna alla mera produzione energetica (un uso che dovrebbe diventare residuale, privilegiando altre fonti energetiche realmente sostenibili), possono essere applicate ovunque senza distinzione degli aspetti ecologici, floristici, selvicolturali ed evolutivi.
- Il decreto afferma che la conversione a ceduo delle fustaie è sempre vietata; poi però contraddice l’affermazione aprendo a una pletora di eccezioni, nel caso in cui le Regioni decidano il contrario. Alla fine arriva a includere la conversione a ceduo di ogni tipo di utilizzazione forestale, purché si abbia rinnovazione. Praticamente si può ceduare tutto perché prima o poi, anche tra secoli, la rinnovazione delle condizioni iniziali è sempre ipotizzabile!
- La legge equipara i terreni agricoli in cui non è stata più esercitata attività, e che sono in via di rinaturalizzazione spontanea, a “terreni forestali” che “hanno superato il turno” e quindi debbono essere gestiti attivamente a suon di motosega. Tutto questo anche se si tratta di boschi che si trovano nella fase di colonizzazione da parte di specie pioniere e che si avviano alla fase di maturità. La cosa è scientificamente infondata perché si estende il concetto di “turno” – che dev’essere applicato unicamente alle colture (ad es. ai cedui semplici o matricinati e alle fustaie coetanee che sono create e sostenute dall’uomo) – al bosco che invece cresce ed evolve autonomamente.
- Vengono definiti “prodotti forestali non legnosi” anche i singoli alberi fuori dal bosco, che misteriosamente non sono ritenuti legnosi (eppure non sono di plastica) e poco importa che il più delle volte caratterizzano il paesaggio in maniera identitaria, come i cipressi o i tassi nei pressi delle abbazie, o le grandi querce isolate.
- Viene introdotto, mal interpretando il regolamento U.E. 1307/2013, il concetto di “bosco ceduo a rotazione rapida” (vale a dire sottoposto a tagli più ravvicinati nel tempo), mentre tale definizione andrebbe applicata solo ai terreni agrari con alberi piantati, suscettibili di reversibilità d’uso a fine ciclo. Il “miglioramento” delle condizioni del patrimonio forestale nazionale, per questa legge, consiste solo nelle varie modalità di taglio dello stesso.
- Tutti i rimboschimenti, anche quelli “storici” eseguiti a fine Ottocento e che quindi fanno ormai parte del patrimonio paesaggistico tradizionale e che hanno maturato una loro configurazione ecologica, che il Testo Unico sostiene di voler preservare, vengono esclusi dalla categoria “bosco” e quindi possono essere eliminati. Parliamo di rimboschimenti effettuati con dispendio di denaro pubblico statale e lo stesso dicasi per quelli eseguiti con finanziamenti dell’Unione Europea.
- I boschi vengono messi sullo stesso piano produttivo dei terreni agrari, come se fossero sistemi artificiali e non dotati di una propria capacità auto-organizzativa e di una propria ecologia complessa. Si considerano inoltre abbandonati i boschi cedui che non abbiano subito tagli per un periodo superiore alla metà del turno consuetudinario o le fustaie che non abbiano subito diradamenti negli ultimi venti anni. Pertanto, un bosco che per volere del suo legittimo proprietario evolve naturalmente verso forme più complesse e stabili, viene considerato abbandonato. Egualmente viene giudicato abbandonato dalla legge un terreno agricolo non coltivato negli ultimi tre anni. Tale è reputato anche un campo non arato da anni e riconquistato dalla vegetazione spontanea, in particolare forestale: i cosiddetti boschi di neoformazione.
- Se il proprietario dei boschi abbandonati non provvede direttamente al taglio degli stessi, l’autorità pubblica provvede al recupero “produttivo” agendo in proprio o delegando gli interventi a soggetti terzi come, ad esempio, le cooperative giovanili. Questa disposizione rappresenta, di fatto, un esproprio immotivato nei confronti della natura e della volontà di quei cittadini che intendono conservare il proprio bosco per vederlo crescere, invecchiare, rinnovare spontaneamente e godere della sua bellezza in tutti gli aspetti.
- Secondo numerose Associazioni il Testo Unico viola gli artt. 9 e 117 della Costituzione perché ignorando l’aspetto ambientale del patrimonio boschivo, confligge con la tutela costituzionale dell’ambiente e dell’ecosistema. Violerebbe anche l’art. 41 della Costituzione perché l’iniziativa economica “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
- Si introduce il termine “trasformazione” intesa come “ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva”. Viene così liberalizzata, surrettiziamente, la possibilità di cambi di destinazione d’uso del suolo non consentiti dalla normativa vigente.
- L’eliminazione del bosco, inoltre, può essere “compensata”. Si fa presente che l’istituto della “compensazione” è utilizzato (ad es. nei pareri di Valutazione dell’Impatto Ambientale) solo quando un’opera risulti assolutamente necessaria, in assenza di alternative praticabili e nonostante l’adozione di tutte le mitigazioni possibili. Non è certo questo il caso della cancellazione di un bosco: trasferendo il concetto agli umani, potremmo dire che quando una persona muore in realtà si è “trasformata”. La legge prevede che la trasformazione del terreno boschivo può essere compensata con altre opere e servizi, inclusi anche con l’apertura di strade e opere simili che vanno a vantaggio delle aziende che operano i tagli. In definitiva, l’eliminazione di un bosco, magari di pregio, può essere compensata con un rimboschimento qualsiasi, anche fisicamente lontano, e non è tutto: la compensazione può risolversi addirittura in un contributo monetario da versare alla regione.
- Il decreto demanda alle regioni e alle province autonome la scelta dei soggetti a cui affidare la redazione e l’attuazione dei Piani di Gestione, purché dotati di “comprovata competenza professionale”. Il requisito richiesto per attestare tale competenza è talmente vago da lasciar ipotizzare seri rischi di discrezionalità e abuso: i laureati in Scienze Forestali, specialisti in questo settore, iscritti al proprio Ordine Professionale, potrebbero quindi essere ignorati e i compiti affidati a soggetti più vicini ai saperi dei taglialegna i quali, ottenuto un primo incarico, possono in seguito “comprovare” nel proprio curriculum la “competenza” e candidarsi ad assumere ulteriori incarichi. Stupisce, anche per questo, il sostegno dato a questo decreto dagli Ordini Professionali.
- Il provvedimento pone ripetutamente l’accento sulla necessità della gestione del patrimonio forestale nazionale attraverso la selvicoltura. Di fatto, per contro, introduce delle scadenze temporali agli interventi che, paradossalmente, sono contrari sia ai criteri della selvicoltura correttamente eseguita sia di quella meramente produttivistica. Si impongono in definitiva limiti che contrastano con la necessità del selvicoltore di adattare le modalità di intervento a quelle che sono le caratteristiche proprie di ciascun popolamento forestale e del contesto in cui questo si è sviluppato. In sostanza, con questa legge la sola attività realmente praticabile su larga scala è la produzione di biomasse per scopi energetici, ossia il taglio del bosco per l’alimentazione delle centrali a biomasse forestali.
- Nel Testo Unico manca qualsiasi riferimento alla fauna, alle sue funzioni negli ecosistemi forestali, e alla sua protezione, agli arbusti, alle erbe, ai funghi, ai licheni, alle associazioni vegetali, al complesso della biodiversità, alle funzioni di regolazione, regimazione e qualità delle acque. È un testo affetto dal più incredibile riduzionismo e dalla noncuranza della complessità e stabilità dinamica degli ecosistemi.
un misto di norme demenziali in odio all’ecologia del bosco; offese plurime ai principii costituzionali; mancanza assoluta di una visione d’assieme degli habitat…ecc.
Occorre un intervento urgente per riscrivere daccapo il TUFF. Occorre l’aiuto di tutti. Di studiosi, tecnici pubblici e professionisti liberi che non abbiano paura di modificare questa legge, a tutti gli italiani che abbiano davvero a cuore i boschi.
Come possiamo difenderci?
Per diventare socio vorrei sapere se vi è un modulo o se se deve pagare una quota.